Art. 55
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[1]L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.
[2]Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato e' ascritto compiono il 20° anno di eta'.
[3]La ferma e' quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari; essa e', a seconda dei casi, di sei, di quattro e di tre anni, di ventotto e di tre mesi.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
