Art. 54
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Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia dell'individuo che si arruolo' volontario, egli potra' essere ammesso, per determinazione del Ministero della marina, a conseguire la riduzione di ferma, se la sua classe gia' concorse alla leva; altrimenti potra' essere prosciolto dalla ferma volontaria contratta salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
