Art. 53
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In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facolta' al Ministero della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di eta' fissato dall'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
