Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928. Leggi il testo vigente →
Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
