Art. 51
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Possono altresi' mediante concorso essere ammessi a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati nautici che avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni quattro o sei. Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
