Art. 49
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Gli arruolamenti volontari ed a premio nel corpo Reale equipaggi marittimi sono regolati dal Ministero della marina ed e' devoluta al Comando superiore del C.R.E.M. la facolta' di dar luogo alle ammissioni in base alla legge sull'ordinamento del C.R.E.M. e alle disposizioni regolamentari relative alle specialita' di cui si compone il Corpo. La legge stessa prevede i casi in cui il militare e' prosciolto dall'arruolamento volontariamente contratto oppure e' ammesso ad una riduzione della ferma volontaria.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
