Art. 48
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[1]I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi marittimi quando soddisfino alle seguenti condizioni:
[2]1° abbiano un'eta' compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;
[3]2° non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di eta';
[4]3° abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;
[5]4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa ((rapina, estorsione, ricatto, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie)), e abuso di confidenza, o associazione per delinquere;
[6]5° producano l'attestazione di buona condotta;
[7]6° se appartengono per ragione di eta' ad una classe gia' chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva.
[8]I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
[9]Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
