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[1]Potra' essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un ritardo alla prestazione del servizio militare o il rinvio in anticipato congedo non superiore a due mesi computabili nella ferma di leva, agli iscritti, dopo arruolati dalle capitanerie di porto, i quali comprovino di avere frequentato un corso d'istruzione premarinara ed abbiano ottenuto il prescritto brevetto di idoneita' dalle speciali commissioni della Regia marina.

[2]A coloro che furono allievi dell'Accademia navale puo' essere accordata una analoga concessione di invio in anticipato congedo per un periodo di tempo che sara' stabilito volta per volta dal Ministero, ma che in ogni caso non potra' superare la meta' del tempo trascorso all'Accademia prima della chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art46 · fonte del testo

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