Art. 41
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei per fatto di leva dovessero prestar servizio nello stesso tempo, uno dei due potra', su richiesta della famiglia, ottenere ritardo fino a che l'altro abbia compiuto la ferma.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
