Art. 4
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[1]Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3 della presente legge, nonche' coloro che sono indicati nel successivo articolo 30.
[2]Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.
[3]Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare in base ai requisiti determinati nel precedente articolo 3 o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva e' fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di eta' gli inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.
[4]Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, tale termine e' fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 20° anno di eta'.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
