Art. 39
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[1]Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
[2]1° affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;
[3]2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile;
[4]3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbono rimanere per anni dodici o piu' decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
