Art. 39-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Non possono ottenere la ferma ridotta:
[2]1° - Gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dalla presente legge;
[3]2° - Gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pena stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
[4]3° - Gli inscritti che abbiano simulato infermita' od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;
[5]4° - I militari che, a termini del Codice penale militare marittimo, siano incorsi nel reato di diserzione)).
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
