Art. 38
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[1]La riduzione della ferma spetta altresi' ai militari di leva che, dopo l'arruolamento, vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nei precedenti articoli 36 e 37, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari.
[2]Pero' l'eta' del padre e quella dell'avo contemplata nell'articolo 36 non danno diritto a tale riduzione, per l'inscritto gia' arruolato.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
