Art. 37
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[1]La riduzione della ferma per i titoli previsti ai numeri 12 e 13 dell'articolo precedente e' concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, e cioe' che non abbia superato i 39 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' chiamata la classe, ne abbia gia' fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o 3ª categoria.
[2]Non si terra' conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª e 3ª categoria o delle riduzioni di ferma comunque concesse a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi almeno per un anno.
[3]I titoli di cui al presente articolo ed all'art. 36 danno diritto alla riduzione di ferma qualora risultino perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale gli inscritti concorrono o vengano a verificarsi durante la 1ª sessione della leva stessa.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
