Art. 36
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[1]Hanno titolo alla riduzione della ferma a tre mesi gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
[2]1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo;
[3]2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
[4]3° figlio unico di madre tuttora vedova;
[5]4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
[6]5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
[7]6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
[8]7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
[9]8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
[10]9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;
[11]10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;
[12]11° orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 39;
[13]12° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite ed infermita' contratte a causa di servizio militare;
[14]13° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
[15]Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti e mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
[16]I figli naturali, legalmente riconosciuti, possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.
[17]I figli adottivi possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
