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[1]Agli inscritti che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 e' concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva. La riduzione della ferma e' concessa solo quando l'inscritto dimostri di aver frequentato i corsi d'istruzione premarinara o premilitare nella localita' ove non esista la premarinara ed ottenuto i prescritti brevetti di idoneita' per detti corsi, oppure dimostri di non aver avuto la materiale possibilita' di frequentarli.

[2]Tutti gli ammessi alla ferma ridotta possono essere chiamati alle armi per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del Ministero della marina.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art35 · fonte del testo

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