Art. 33
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Negli elenchi delle infermita' ed imperfezioni di cui agli articoli 29 e 31 sono indicati i casi in cui la decisione dei Consiglio di leva deve essere preceduta dall'osservazione dell'inscritto presso un ospedale della R. Marina o del R. Esercito. Tuttavia nei casi dubbi, per accertare la sussistenza o la incurabilita' di una malattia, il Consiglio potra' inviare l'inscritto in osservazione presso uno dei detti ospedali anche quando l'osservazione non sia prescritta.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
