Art. 32
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[1]((Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati.
[2]Gli inscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive)).
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
