Art. 31
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[1]Gli inscritti di leva che per infermita' o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.
[2]Le infermita' ed i difetti che esimono dal servizio suddetto sono descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina ed approvato con decreto Reale.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
