Art. 30
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[1]Sono computati al servizio gli inscritti della classe chiamata che si trovino arruolati come volontari nella Regia marina eccettuati gli arruolati in base al successivo articolo 53 purche' abbiano diritto a riduzione di ferma.
[2]Coloro invece che si trovino arruolati in un corpo del Regio esercito, nella Regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali o negli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella R. aeronautica, saranno cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di' terra; quelli invece che al momento della chiamata alle armi si trovino incorporati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle colonie saranno arruolati quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finche' durino in tale posizione.
[3]Per questi ultimi, il servizio in Colonia, purche' di durata non minore di mesi 3, e' computato a scomputo della ferma di leva cui fossero soggetti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
