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[1]Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), siano stati o siano inscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria in base alle disposizioni del Codice per la marina mercantile, o comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o di battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione; oppure prestino normalmente servizio alle tonnare per la manovra delle reti; oppure esercitino il mestiere di scaricatori di porto; Gli operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualsiasi titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia marina; Coloro che abbiano esercitato od esercitino il mestiere di mastro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune; Gli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari o in generale di qualsiasi materiale di allestimento navi, o a costruzioni aeronautiche marine; Gli operai che siano stati o che siano tuttora addetti come fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici, od industriali compresi nelle citta' o paesi costieri, e tutti coloro che, sotto qualsiasi titolo, siano stati o siano tuttora in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune, o che in qualsiasi modo abbiano prestato o prestino servizio presso i fari e segnalamenti marittimi; I radiotelegrafisti navali; Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regia marina; Coloro che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, o che abbiano conseguito il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale oppure la laurea di magistero od in scienze economiche e commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli; nonche' quelli che siano stati o sono inscritti presso Scuole di ingegneria ramo navale, presso Istituti o Scuole superiori navali e istituti nautici e scuole nautiche.

[2]Per la Scuola di ingegneria navale di Genova, sono soggetti alla leva marittima i giovani che, all'epoca sopraindicata, si trovino regolarmente inscritti ai corsi di applicazione nel ramo della ingegneria navale; Coloro che abbiano appartenuto in qualita' di marinaretti alle navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale di Patronato; Coloro che abbiano fatto parte, in qualita' di allievi, di scuole marittime peschereccie o professionali per la maestranza marittima, o di qualsiasi altra scuola di carattere marinaresco, e coloro che siano o siano stati inscritti a corsi premarinari.

[3]Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe che le Regie capitanerie di porto sono tenute a compilare ed a presentare al Comando superiore del C. R. E. M. nelle epoche e con le modalita' stabilite dal regolamento, risultasse che il numero degli inscritti edceda il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Ministero della marina ordinera' la non inscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli inscritti eccedenti, dando la precedenza a quelli che ne facciano domanda, in quanto cio' sia consentito dalle esigenze di servizio.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art3 · fonte del testo

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