Art. 29
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Sono arruolati nel corpo Reale equipaggi marittimi con destinazione a terra coloro che:
- a)essendo stati dichiarati una volta rivedibili in base al successivo art. 32, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilita' per essere riformati;
- b)risultano affetti da imperfezioni od infermita' per le quali e' prevista l'assegnazione ai servizi sedentari nell'apposito elenco approvato con decreto Reale.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
