Art. 28
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Per la classifica delle reclute di leva che all'atto dello arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgono le norme stabilite dall'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reali equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
