Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'assegnazione alle categorie del corpo Reale equipaggi marittimi e per la classifica degli arruolati di leva valgono le norme stabilite dall'art. 36 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
