Art. 26
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[1]Gli inscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati dai comandanti di porto in una sola categoria ed avviati sotto le armi, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 56.
[2]Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie categorie e specialita' del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
