Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
