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[1]Agli inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di leva di voler ricorrere contro la legalita' della loro chiamata alle armi o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 8, saranno accordati 11 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio innanzi ai tribunali.

[2]Si sospendera' poi la partenza per il corpo Reale equipaggi marittimi, e si fara' luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, gia' arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorita' giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 13 settembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art24 · fonte del testo

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