Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riduzioni di ferma, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate a tenore dell'art. L'irrevocabilita' comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta l'ultimo comma del precedente articolo 14.
[2]Cessa pero' la irrevocabilita' delle decisioni predette, sempreche' venisse a risultare essersi le riduzioni di ferma ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 92.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
