Art. 2
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[1]Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'Armata i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione, che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[2]La condanna pronunciata da un giudice straniero ad una pena corrispondente ad alcuna di quelle suindicate produce la esclusione dal servizio militare per decisione del Ministero per la marina.
[3]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
