Art. 19
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Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di riduzione di ferma e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi previsti dall'art. Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
