Art. 13
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[1]Contro le decisioni del Consiglio di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la marina, osservate le prescrizioni del regolamento.
[2]Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori di Stato Maggiore della Regia marina, potra' riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.
[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
