Art. 11
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[1]Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.
[3]Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il piu' giovane dei membri si asterra' dal votare.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
