Art. 105
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[1]In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.
[2]Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
