Art. 104
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[1]Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformita' dell'art. 82, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.
[2]Se pero' essi appartenessero all'Armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
