Art. 103
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Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso riduzioni di ferma, riforme, esclusioni e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso di autorita' con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
