Art. 102
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[1]I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dalla presente legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.
[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
[3]Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
