Art. 10
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[1]Il Consiglio di leva marittima e' presieduto dal comandante di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto piu' anziano della capitaneria, ed e' composto del capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo del compartimento marittimo, o persona da lui designata in sua vece, di un altro membro pure da lui designato, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.
[2]Un ufficiale subalterno delle capitanerie od in mancanza un sottufficiale ed un impiegato d'ordine dello stesso ufficio funzionera' da segretario del consiglio di leva.
[3]Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della R. Marina o del R. Esercito, od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualita' di perito sanitario.
[4]Il Consiglio di leva dichiarera' abili solo quelli sui quali non vi sia alcun dubbio sulla loro idoneita' al servizio militare. Per i casi dubbi si atterra' alle disposizioni di cui al successivo articolo 33.
[5]La decisione di idoneita' pronunciata dal Consiglio di leva e' definitiva. Pertanto ogni ulteriore accertamento sanitario avra' luogo dopo l'invio al Corpo trattandosi di militare.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
