Art. 1
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Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto e' stabilito dal successivo art. 59, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro eta' salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
