Art. 26 — Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

Quando vengono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale, il Ministro dei lavori pubblici, ove il Comune non provveda, potra', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, disporre la sospensione o demolizione delle opere stesse.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art26 · fonte del testo

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