Art. 22 — Rettifica di confini

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Il podesta' ha facolta' di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprieta', quando cio' sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

[2]Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune puo' procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art22 · fonte del testo

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