Art. 21 — Attribuzione ai privati di aree già pubbliche

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[1]Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprieta' di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sara' determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

[2]Il Comune ha facolta' di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volonta', il termine che gli sara' prefisso con ordinanza podestarile nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art21 · fonte del testo

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