Art. 13 — Contenuto dei piani particolareggiati

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[1]Il piano regolatore generale e' attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; gli elenchi catastali delle proprieta' da espropriare e da vincolare; la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

[2]Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art13 · fonte del testo

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