Legge sull’adozione

Art. 80 adozione

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Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art80 · fonte del testo

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