Art. 21-octies l. 241/1990 — Annullabilità del provvedimento

E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ((La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.))

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 58/2017

    Questione inammissibile
    17 marzo 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione e per uso improprio del sindacato incidentale a fini di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, censurato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo anche dopo un rilevante periodo di tempo. Il rimettente non spiega, in punto di rilevanza, se e come ritiene superabile l'impostazione giurisprudenziale che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche, su cui verte il giudizio a quo; sul piano interpretativo, non tiene conto del diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, quindi, un presidio di legalità sostanziale non sostituibile neppure mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti; infine, usa impropriamente lo strumento del vaglio di costituzionalità per avallare una certa interpretazione della norma censurata. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 92/2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di analoga questione ).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/2015

    Questione inammissibile
    26 maggio 2015

    È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo. In primo luogo, l'ordinanza di rimessione, muovendo da un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale, non spiega se e come ritenere superabile l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche su cui verte il processo principale. Inoltre, il remittente omette di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata, non prendendo in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma costituendo la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo. Infine, la questione, così come prospettata, è diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale quanto a ricevere dalla Corte un improprio avallo interpretativo della norma censurata. - Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito, v. le citate seguenti decisioni: sentenza 77/2007; ordinanze 102/2012, 212/2011, 103/2011, 101/2011. 15/2011, 322/2010, 192/2010, 11/2010, 257/2009 e 363/2008. - Sull'inammissibilità della questione perché in realtà diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma a ricevere un improprio avallo ad una determinata interpretazione, v. le seguenti decisioni: sentenza 242/2008; ordinanze 297/2007, 114/2006, 211/2005 e 142/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 2005 al 17 luglio 2020. 1 parola tolta, 18 parole aggiunte.

E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. tolto: 2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o … il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottatoaggiunto: . La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21octies · fonte del testo

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