Art. 94 — Ommessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Il viaggiatore, il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, e' punito coll'ammenda da L. 25 a L. 300, qualora la quantita' importata non sia superiore a un chilogramma.

[2]Questa disposizione non si applica quando la quantita' importata non supera i trenta grammi.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art94 · fonte del testo

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