Art. 93 — Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Differenza di peso o di qualita' nella dichiarazione di tabacco.

[2]Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantita' minore di quella accertata nella visita, e' punito, se la differenza oltrepassa il 5 per cento del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 100 a L. 150 per ogni chilogramma in pii), se si tratta di tabacco in foglia; da L. 200 a L. 300 se si tratta di tabacco lavorato.

[3]Chiunque dichiara una qualita' di tabacchi lavorati diversa da quella presentata e' punito con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 500 per ogni chilogramma di tabacco diversamente dichiarato.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art93 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari