Art. 64 — Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]Commette contrabbando:

[2]1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte;

[3]2° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco;

[4]3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

[5]La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio; 4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;

[6]5° chiunque vende sali, tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;

[7]6° chiunque vende succedanei di tabacco.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art64 · fonte del testo

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