Art. 44 — Spese di vigilanza

[1]Quando l'Amministrazione dei Monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa e' a carico di colui che beneficia dell'autorizzazione, concessione o permesso.

[2]La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui e' stata consentita l'introduzione o importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attivita' od operazione autorizzata o permessa.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art44 · fonte del testo

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