Art. 11 divorzio
Articolo abrogato dalla l. 6 marzo 1987, n. 74.
Abrogato dal 12 marzo 1987
Articolo abrogato dalla l. 6 marzo 1987, n. 74.
Abrogato dal 12 marzo 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1970 al 12 marzo 1987. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potesta' sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli. L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potesta', puo' ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati. Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di eta', dichiara quale dei provvedimenti e' adeguato allo interesse del figlio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 1987, N. 74
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art11 · fonte del testo
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