Art. 27 — Vigilanza e sorveglianza

La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali e' esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in piu' regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art27 · fonte del testo

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